mercoledì 23 marzo 2011

INVALSI: PARERE DELL’AVVOCATO

Ogni anno puntuale come un vero orologio svizzero, giunge il momento delle prove dell'Invalsi. Per capire cosa è l'Invalsi rimando integralmente a questo mio precedente articolo che è ancora valido ed attuale.

Voglio ara soffermarmi brevemente sulla violazione posta in essere tramite i questionari dell'Invalsi, sulla privacy della normale vita familiare dello studente, ed in particolar modo sulla mera intrusione arbitraria posta in essere dal MIUR nella sfera della vita privata dell'individuo in violazione con Convenzioni che sono fonte di rango primario di diritto sia interno che europeo.

Sul sito dell'Invalsi si legge che alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia ecc.
Le prove per il corrente anno scolastico saranno così strutturate:

* 10 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della scuola secondaria di secondo grado;
* 11 Maggio 2011: prova di preliminare di lettura (decodifica strumentale) della durata di due minuti per la II primaria e prova di Italiano per la II e V primaria;
* 12 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe I della scuola secondaria di primo grado;
* 13 maggio 2011: prova di Matematica per la II e V primaria e Questionario studente per la V primaria.

Il Questionario invasivo, come è giusto definirlo, nella precedente rilevazione che era rivolto a tutte e tutti gli studenti e le studentesse delle classi 5° primaria 1° secondaria di I grado delle scuole partecipanti all’indagine INVALSI nell’anno scolastico 2009/2010, prevedeva delle domande sensibili che riguardavano l'ambiente familiare.

Sempre sul sito dell'Invalsi sul punto si leggeva che con la composizione del nucleo familiare si vogliono indagare le tipologie di famiglia in cui i bambini vivono. Il numero degli eventuali fratelli o sorelle può essere considerato come un indicatore di vincoli economici familiari. Inoltre la domanda relativa al possesso di una camera individuale – in presenza di fratelli – può dare indicazioni sullo status economico della famiglia. Tra le risorse disponibili in casa, comunemente indagate nelle ricerche internazionali come indicatore di status economico, si è scelto di focalizzare l’attenzione su quelle direttamente connesse allo studio. Pertanto l’indagine delle risorse educative disponibili a casa viene considerata soprattutto come un indicatore delle condizioni familiari di supporto allo studio.
Si precisava anche che come ulteriore indicatore di opportunità di sostegno familiare nei compiti, e di rinforzo domestico della lingua usata a scuola, è stata inserita una domanda sulla lingua parlata a casa. L’interesse è rivolto – nel caso italiano – non solo all’uso in famiglia di una lingua straniera, ma anche all’utilizzo prevalente di un dialetto.


Il Questionario studente per esempio per la 5^ primaria era composto da 17 domande organizzate in un determinato schema ove emergeva in particolar modo la necessità di rispondere a: Risorse disponibili a casa – numerosità di libriDisponibilità di un aiuto nei compiti per casa; Lingua parlata a casa.
Tali domande pongono in chiara difficoltà il ragazzo o la ragazza, e permettono di delineare un profilo dello status sociale dell'individuo che comporta una invasione da parte dell'Amministrazione nella sfera della vita privata della persona.
La Convenzione sui diritti dell'infanzia ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 che è dotata di valenza obbligatoria e vincolante, obbligando gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori., prevede all'articolo 16 che Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

La legislazione italiana sulla protezione dei dati personali, in attuazione della direttiva n. 95/46/CE, ha fissato una serie di norme volte a garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche” (art. 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Il Garante per la Tutela della Privacy ha recentemente pubblicato una guida sulla privacy nella scuola http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723730 dove emerge che
Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite
questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa.

L'articolo 8 della CEDU (Rispetto della vita privata e della vita familiare) prevede che
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» La Corte Costituzionale con le sentenze nn.348 e 349 del 2007 riconosce per la prima volta rango sovra-legislativo, ai sensi dell’articolo 117, primo comma Cost., alle disposizioni della CEDU, purché queste ultime non siano in contrasto con i princìpi ed i diritti fondamentali stabiliti nella prima parte del testo della Costituzione.
Quindi le azioni positive statali nei confronti dell'individuo, sia le omissioni, possono integrare gli estremi di una interferenza, suscettibile quindi di ledere diritti protetti dalla CEDU, che necessita quindi di giustificazione ai sensi dell'art. 8, comma 2.

Quindi tanto detto, occorre verificare in via preliminare se le famiglie delle classi interessate per quanto concerne i minori sono state preventivamente informate in tema di privacy ed hanno prestato il loro consenso perchè il proprio/a figlio/a possa svolgere la prova ivi considerata. In caso contrario le famiglie non devono far partecipare i propri figli alla detta somministrazione. Famiglie che in ogni caso possono manifestare la loro legittima contrarietà anche per i motivi sopra esposti.
Tale raccolta di dati, come ricordato in questo articolo a cui si rimanda, si reputa in contrasto con quanto previsto dal codice sulla privacy in tema di dati sensibili. Si suggerisce al genitore interessato di avvalersi quanto meno delle tutele previste dall'articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice in tema di Privacy che si riporta integralmente:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Marco Barone