mercoledì 1 dicembre 2010

Parere CNPI sulla revisione delle classi di concorso


Premessa 

Con riferimento alla nota pervenuta in data 11/10/2010 di cui al prot. N.  AOODGPER9140 inerente la richiesta di unificazione dei pareri espressi dal CNPI nelle adunanze del 26/8 e del 6/10/2010 e l‟emanazione del prescritto parere sul testo originario approvato dal CdM in prima lettura il 12 giugno 2009, il CNPI precisa innanzitutto che detti pareri non possono essere riproposti alla lettera in quanto riferiti a una “bozza aggiornata di regolamento” inviata al CNPI in data 30/06/10 con prot. N. AOODGPER5288 e  contenente profonde modifiche. 
Tuttavia, il percorso compiuto da Ottobre 2009 ad oggi non può essere né sottaciuto,  né tanto meno vanificato, per cui le principali intese già raggiunte nel corso delle audizioni  con l‟Amministrazione saranno riprese, così come saranno riproposti i rilievi rappresentati  e le richieste di modifica già sollecitate, ferma restante la puntuale analisi delle norme regolamentari e dei relativi allegati cui rinvia la citata nota dell‟11/10/2010 . 
Per quanto attiene invece l‟articolazione del parere, il CNPI precisa che essa prevede  tre sezioni: la prima destinata a questioni di natura trasversale, la seconda all‟esame del regolamento, la terza alla disamina degli allegati, con l‟avvertenza che all‟interno della 
seconda e della terza sezione saranno riportati in modo distinto, i punti di intesa già raggiunti con l‟Amministrazione e le richieste avanzate, ma non accolte. 

1. Questioni di natura trasversale 
Il CNPI ritiene che il rinnovato profilo professionale dei docenti imponga la riconsiderazione delle politiche per la formazione e che queste debbano interessare sia la formazione iniziale che quella in servizio, essendo indispensabile assicurare a tutti gli aspiranti alla docenza una preparazione di profilo accademico ed ai docenti in servizio l‟opportunità di aggiornare le proprie competenze professionali alla luce dei percorsi di studio delineati con la recente riforma ordinamentale. 
Il CNPI rileva invece che il Regolamento in esame mostra chiari limiti circa le politiche per la formazione in quanto non solo non ridefinisce i titoli di accesso agli insegnamenti in considerazione dell‟emanando regolamento sulla formazione iniziale, ma glissa anche in materia di formazione in servizio. Infatti nell‟articolato non si riscontra alcun richiamo sia in ordine all‟esigenza di consentire agli insegnanti di cui alla tabella C, con incarico a tempo indeterminato ed in possesso del solo diploma di scuola superiore, di conseguire, qualora lo volessero, una formazione di livello universitario, sia sulla necessità di prevedere un
piano di spesa a sostegno della formazione in servizio di tutti i docenti e, in particolare, di quelli che, per effetto della introduzione delle nuove classi di concorso, possono essere destinati ad altro insegnamento. Al riguardo, si chiede il riesame dei titoli rilasciati sia 
dall‟Università che dall‟A.F.A.M., con riferimento alla tabella A; mentre, relativamente alla tabella C, si chiede la previsione dei titoli di accesso a livello post-secondario. 
Il CNPI non può inoltre esimersi dal rilevare che il regolamento, in assenza di una collocazione delle nuove classi di concorso nel più ampio quadro delle trasformazioni che interessano il ruolo sociale della scuola appare alquanto approssimativo nei suoi enunciati, ma anche evasivo, se non addirittura elusivo, in ordine al rapporto che si ritiene debba invece essere assicurato tra insegnamenti, titoli di accesso e formazione delle cattedre. 
E' appena il caso di far notare che, venuto meno ogni riferimento alla composizione delle cattedre, le confluenze e gli accorpamenti previsti appaiono alquanto sprovvisti delle garanzie di una stabile e certa loro efficacia, così come il mancato raccordo tra titoli di accesso, abilitazioni e materie di insegnamento rischia non solo di mettere a dura prova la professionalità dei docenti, ma pare destinata a generare equivoci e disorientamento all'atto della definizione degli organici. 
Il CNPI ritiene di conseguenza indispensabile una integrazione delle norme regolamentari e, nel contempo, sottolinea l‟urgenza di prevedere già nel regolamento una azione di monitoraggio finalizzata alla rilevazione dell‟efficacia degli insegnamenti sulla base della rinnovata articolazione delle cattedre e dei titoli di accesso all‟insegnamento, sulle cui modalità di conduzione e valutazione chiede il pieno coinvolgimento. 
Sarebbe altresì opportuno regolamentare anche aspetti meramente tecnici, quali quelli connessi agli insegnamenti cosiddetti atipici ed alla gestione delle graduatorie di classi di concorso oggetto di accorpamento. 
Infine una valutazione di merito ed una raccomandazione. In riferimento alla ventilata previsione di introdurre nel testo del provvedimento una norma relativa all'anagrafe dei docenti, il CNPI evidenzia innanzitutto che una sua eventuale collocazione nel Regolamento in esame non troverebbe alcuna espressione di legittimità. Esprime, inoltre, la sua contrarietà circa una eventuale introduzione di detta anagrafe, se destinata ad un utilizzo in contesti esterni all'Amministrazione, anche in altri provvedimenti. 
Per quanto attiene invece la raccomandazione, Il CNPI, in considerazione dei tempi indispensabili per la definitiva approvazione del provvedimento e di quelli previsti per la
definizione degli organici di diritto, rappresenta l‟opportunità di rinviare all'anno scolastico 2012/13 l‟applicazione delle nuove classi di concorso. Peraltro, una siffatta decisione consentirebbe di raccordare gli accorpamenti e le confluenze degli insegnamenti con 
l'emanando regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e predisporre un organico piano di monitoraggio a garanzia della qualità dell‟istruzione ed a tutela dei diritti del personale docente. 


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